| Parola |
Definizione |
| Abuso/violenza sessuale |
Il termine «abuso sessuale» ha un significato molto ampio. Esso comprende ogni comportamento volto alla stimolazione sessuale, il quale avvenga contro la volontà della persona interessata. Tale definizione viene ulteriormente ristretta nel caso in cui siano coinvolti bambini o giovani sotto i 16 anni. In questo caso, il concetto della volontarietà o del consenso che può porsi in essere tra due adulti, non viene applicato. La gamma di atti definibili come abuso sessuale è dunque molto ampia e spazia dagli insulti di natura sessista sino alla violenza carnale più brutale. |
| Aiuto alle vittime |
Dagli anni 1980, e più nettamente dagli anni 1990, la ricerca criminologica si è incentrata sulla vittima e si sono arrivate a scoprire notevoli similarità di background socio-strutturale tra colpevoli e vittime. L’interesse verso le relazioni empiriche insite nel processo del divenire vittime ha dato luogo ad un nuovo ambito di ricerca, la “vitti-mologia”.
Sotto il profilo criminalpolitico, l’attenzione verso le vittime di reati ha dato luogo a inasprimenti e ampliamenti del diritto penale. Sono poi sorte diverse associazioni di interesse che richiedevano, oltre ad un indennizzo economico a favore delle vittime, anche una tutela preventiva contro futuri altri episodi.
Nel procedimento penale sono stati profusi numerosi sforzi nell’interesse delle vittime, tesi principalmente a liberare la vittima dal suo ruolo di testimone del fatto neutrale ed impotente, per conferirgli possibilità di intervento più attivo.
Per quanto riguarda la criminalità quotidiana nel contesto sociale più prossimo, ha visto crescere la sua importanza, oltre alla tradizionale costituzione di parte civile, anche la mediazione, ossia la composizione extra-giudiziale della lite tra colpevole e vittima nell’ambito di un procedimento di conciliazione. Nel diritto penale materiale, è stata anche creata la possibilità di sospendere l’istruzione in caso di riparazione.
In Svizzera la Legge sull’aiuto alle vittime (LAV) ha rappresentato una tappa importan-te. Oltre alla consulenza e all’indennizzo o riparazione, la LAV regola la tutela e i diritti della vittima nell’ambito del procedimento penale. A tutela della personalità della vitti-ma, viene prevista la possibilità di svolgere i dibattimenti a porte chiuse in caso di preminenti interessi della vittima e, per i reati contro l’integrità sessuale, già previa richiesta della vittima stessa. Le garanzie processuali a favore della vittima sono la partecipazione al procedimento penale, la rivendicazione dei diritti civili, la contesta-zione di una decisione di interruzione del procedimento e, previe precise condizioni, la contestazione della decisione del tribunale. |
| Background migratorio |
Per le analisi nazionali dei dati forniti dallo studio PISA, l’Ufficio federale di statistica (UFS) utilizza le seguenti variabili che concernono il background migratorio: indigeno (ossia nato in Svizzera o avente almeno un genitore proveniente dalla Svizzera), prima generazione (giovani nati in Svizzera con entrambi i genitori nati all’estero, noti anche con il termine corrente di «secondos»), nato all’estero (giovane ed entrambi i genitori nati all’estero),e lingua parlata in casa (lingua nazionale o lingua non nazionale). |
| Capacità di risolvere i conflitti |
La promozione della capacità di risolvere i conflitti nei bambini e negli adolescenti è un aspetto cruciale della prevenzione della violenza e dei problemi di disciplina. Le persone in grado di risolvere i conflitti sanno anche mettere talvolta da parte le proprie esigenze e affrontare le situazioni spiacevoli, come divergenze d’opinione e frustrazioni, senza ricorrere alla violenza.
Saper risolvere i conflitti significa accettare in quanto tali opinioni ed esigenze differenti dalle proprie. Significa inoltre riuscire a sopportare il fatto che le relazioni sociali non sono sempre improntate all’armonia, e che le proprie idee non vengono sempre accolte positivamente dagli altri. La capacità di risolvere i conflitti implica la disponibilità a raggiungere compromessi. In caso di divergenza di vedute, ciò comporta ad esempio la capacità di comprendere il punto di vista dell’altro e di ricercare soluzioni accettabili per tutte le persone coinvolte. Per imparare a risolvere i conflitti è necessario possedere la capacità e la volontà di negoziare regole comuni senza far ricorso alla violenza, per poi rispettarle. La capacità di risolvere i conflitti implica sensibilità sociale e la disponibilità ad accettare dei limiti. La capacità di risolvere i conflitti significa, infine, avere a disposizione alternative d’azione non-violente anche nelle situazioni più tese. Una persona capace di risolvere i conflitti è in grado di esprimere la sua insoddisfazione in modo costruttivo, di relativizzare i desideri irrealizzabili e di comporre le dispute all’insegna della giustizia. |
| Case management |
Il case management è un procedimento specifico per l’elaborazione coordinata di questioni di una certa complessità in ambito sociale, sanitario e assicurativo. Con un processo cooperativo e sistematico, si eroga o si sostiene una prestazione mirata alle specifiche esigenze, al fine di raggiungere insieme gli obiettivi e gli effetti concordati con un elevato standard qualitativo e in modo efficiente. Il case management crea un continuum di assistenza, superando le barriere professionali ed istituzionali. Esso rispetta l’autonomia dei clienti e contribuisce a sfruttare e risparmiare le risorse del sistema clienti e di quello di assistenza.
ll case management è particolarmente indicato per l’accompagnamento dei giovani abitualmente violenti. In tale contesto occorre affrontare i problemi personali e concreti del giovane da risocializzare e del suo ambiente, trovando soluzioni su misura. Nell’ambito della polizia svizzera, tale procedimento è stato istituzionalizzato solo in alcuni cantoni. |
| Casellario giudiziale |
Nel casellario giudiziale vengono registrate le condanne subite da soggetti adulti, ossia condanne per crimini o delitti, condanne per contravvenzioni che abbiano comportato la comminazione di una pena d’arresto e condanne per contravvenzioni punibili con una multa di oltre 500.--, allorquando l’autorità condannante sia tenuta a comminare, in caso di nuova infrazione, una multa con un determinato limite minimo o, oltre alla multa, anche una pena detentiva o d’arresto.
Per quanto riguarda le condanne contro minori la situazione si presenta diversa. Tra le accuse penali contro minori solo le seguenti violazioni vengono riportate nel casellario giudiziale: misure e pene comminate a minori per crimini o delitti, ad eccezione dell’ammonizione, della condanna a prestazione di lavoro e della multa.
Il differimento della comminazione di una pena o misura ai sensi dell’art. 97 CP non è soggetto all’obbligo di iscrizione. Nemmeno le misure o le pene disciplinari comminate a bambini devono essere iscritte. |
| Cifre non ufficiali |
In criminologia il termine cifre non ufficiali indica la differenza tra i reati ufficialmente rilevati, le cosiddette cifre ufficiali, e la criminalità presunta.
Dalle sole statistiche della criminalità non è possibile desumere la criminalità effettiva. Pertanto, occorre un’analisi delle cifre non ufficiali, al fine di fare emergere tali cifre e ottenere una panoramica sistematica dell’andamento della criminalità. Generalmente l’analisi delle cifre non ufficiali si effettua sotto il profilo quantitativo, soprattutto mediante l’auto-denuncia da parte dei colpevoli e la denuncia da parte delle vittime, durante le quali ad un gruppo rappresentativo della popolazione viene richiesto di denunciare le proprie esperienze personali di autori o vittime di reati. Tali indagini forniscono il risultato secondo il quale, complessivamente, meno della metà dei reati effettivamente commessi è noto alle autorità penali. Il rapporto tra i reati effettivamente commessi e quelli denunciati è diverso a seconda del delitto che si analizza. I reati che comportano maggiori danni vengono denunciati con più frequenza rispetto a quelli che provocano solo un danno minore o non giungono al compimento dell’atto. In tali casi, i soggetti danneggiati valutano l’onere di sporgere denuncia in rapporto al danno subito, considerandolo eccessivamente alto. Altre ragioni possono essere, tra le altre, la partecipazione al reato da parte del soggetto danneggiato e il conseguente timore della persecuzione penale (ad es. nell’ambito della criminalità legata agli stupefacenti), il timore di rappresaglie dell’autore dell'atto (soprattutto in caso di reati di violenza, anche di violenza sessuale in ambito familiare), la mancanza di fiducia nell’attività delle autorità penali o anche il rifiuto per principio della persecuzione penale da parte dello stato e della sanzione penale. |
| Cifre ufficiali |
Con cifre ufficiali si intende la totalità di tutti i reati rilevati o resi noti in un anno alle forze di polizia. L’entità delle cifre ufficiali dipende soprattutto dall’azione di controllo della polizia e dalla propensione alla denuncia della popolazione. I reati che presentano una certa gravità ed elevata energia criminale vengono quasi sempre denunciati. Per la violenza domestica, e in particolare i reati sessuali, la propensione alla denuncia della popolazione non è spiccata a causa di un sentimento di vergogna o altre ragioni, per cui in questo caso le cifre non ufficiali sono più elevate. |
| Codice penale |
Il Codice penale (CP) definisce gran parte degli atti criminali e soprattutto quelli più gravi. Vi sono inoltre le cosiddette leggi federali complementari in materia penale, in base alle quali vengono puniti specifici atti criminali. Particolarmente rilevanti (per rapporto alla frequenza delle condanne in materia) sono soprattutto la Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr), Legge federale sugli stupefacenti (LStup) e la Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS). Infine, vi è il Codice penale militare (CPM) che si applica alle persone soggette all’obbligo di leva. |
| Criminalità degli stranieri |
E’ indiscutibile che i criminali senza passaporto svizzero siano sovrarappresentati nelle statistiche sulla criminalità. E’ però altrettanto indiscutibile che non è la nazionalità in sé, quanto piuttosto i fattori di rischio ad essa spesso collegati, a contribuire all’aumento della percentuale della criminalità. I fattori di rischio concernono in prima battuta le condizioni di vita e di lavoro, l’istruzione, la capacità di integrazione, i pregiudizi sul ruolo dei sessi e i conseguenti comportamenti, nonché la capacità di risolvere i conflitti in modo non violento. Lo stesso vale per i giovani stranieri. Sui giovani delinquenti stranieri gravano poi ulteriori fattori di rischio. Spesso essi assumono in famiglia funzioni di guida, poiché i loro genitori non sono per nulla integrati nella società e hanno scarse competenze linguistiche. In un tale contesto, può verificarsi un ribaltamento dei rapporti di autorità, per cui a questi giovani non viene più posto alcun limite da parte dei genitori. |
| Criminalità giovanile |
Con criminalità giovanile si intendono tutti i reati commessi da minorenni. Si tratta per lo più di reati lievi contro il patrimonio, seguiti da reati legati agli stupefacenti e alla circolazione stradale. I reati contro l’incolumità continuano ad essere poco rilevanti per quanto riguarda il loro numero, sebbene negli ultimi 20 anni la loro percentuale sia aumentata. Rimane costante anche la struttura per sesso dei reati, laddove sono principalmente i maschi ad essere condannati. |
| Criminalità violenta |
Non esiste alcuna valida definizione di criminalità violenta. I reati come l’omicidio, le lesioni personali lievi o aggravate e le vie di fatto vengono sempre considerati criminalità violenta, mentre altri come le minacce, le coazioni e i ricatti lo sono solo a seconda del contesto. Anche i reati contro l’integrità sessuale ricadono talvolta entro la criminalità violenta, sebbene tali forme vengono spesso definite dall’apposita categoria di violenza sessuale. |
| Danneggiamento |
In base all’art. 144 del Codice penale svizzero (CP), commette un danneggiamento “chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri”. Il danneggiamento può essere punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d’ufficio. Il giudice può pronunciare con una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha cagionato un danno considerevole. Il persegui-mento ha luogo d’ufficio.
I danneggiamenti sotto forma di graffiti o vandalismo sono tra le forme più frequenti di criminalità giovanile. |
| Delitto / reato |
Un delitto o reato è un’azione vietata ai sensi del Codice penale. Il legislatore, ossia il parlamento o il potere legislativo varano nuove leggi o stralciano leggi in vigore a seconda dell’evoluzione del contesto sociale. Le leggi e, dunque, le azioni vietate, non vengono quindi stabilite una volta per sempre, ma sono sogette alle evoluzioni socio-politiche.
I reati di violenza, invece, non sono tollerati nelle società occidentali ormai da lungo tempo e sono puniti per legge.
Il diritto penale stabilisce tre categorie a seconda della gravità dell’atto commesso (e dunque anche della pena): crimine, delitto e contravvenzione (in ordine di gravità decrescente). |
| Diritto penale minorile |
La nuova Legge federale sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) del 20 giugno 2003 (aggiornata al 5 settembre 2006) prevede disposizioni molto rilevanti. Particolarmente importante è il principio di fondo sancito dall’art. 2: I principi cui s’impronta la presente legge sono la protezione e l’educazione del minore. Va prestata attenzione particolare alle condizioni di vita e alla situazione familiare del minore nonché alla sua personalità in divenire. Con questa affermazione, anche il nuovo diritto penale minorile conserva il principio dell’educazione. Oltre alle modifiche materiali (ad es. l’innalzamento della maggiore età penale a 10 anni; il passaggio per quanto riguarda le misure protettive dal sistema monastico a quello dualistico, che consente la contemporanea comminazione di un provvedimento e di una pena, e l’arresto sino a 4 anni a partire dai 16 anni di età per reati molto gravi (puniti con almeno 3 anni di reclusione dal diritto penale degli adulti), la prevista e rigorosa separazione dei detenuti in custodia cautela tra giovani e adulti, che dovrà essere garantita all’atto dell’entrata in vigore della legge, causerà ai cantoni problemi di natura edilizia ed organizzativa. |
| Droghe |
Secondo la definizione dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), con droga si intende ogni sostanza in grado di modificare le funzioni di un organismo vivente. Dal punto di vista sociale, il termine droga viene utilizzato in senso molto più ristretto: le droghe sono sostanze e preparati che vengono utilizzati soprattutto per creare uno stato di ebbrezza o per soddisfare una dipendenza. Le droghe possono dunque modificare lo stato di consapevolezza e la capacita percettiva.
Nel tema della violenza giovanile le droghe rivestono un ruolo importante. Spesso prima di atti di violenza vengono consumate droghe in gruppo, generalmente alcol e/o prodotti della canapa, i quali abbassano la soglia di inibizione che regola le aggressioni, avviano processi distruttivi e di dinamica di gruppo, creano un senso di appartenenza e incoraggiano i fiancheggiatori alla partecipazione attiva. Resta ancora da stabilire se vi siano determinate droghe che fungano da fattori scatenanti diretti delle aggressioni. Per lo meno indirettamente, però, certe droghe agevolano gli atti di violenza modificando la percezione e dunque la valutazione delle proprie capacità e della situazione, abbassando la soglia di inibizione o anche diminuendo la tolleranza alle frustrazioni.
Ai fini della persecuzione penale in generale è inoltre di fondamentale importanza l’aspetto della legalità o meno della droga. La punibilità delle droghe è soggetta alle evoluzioni socio-politiche. |
| Educazione |
Con educazione si intende in generale quell’azione sociale intesa a provocare e sostenere in modo consapevole e intenzionale determinati processi di apprendimento, al fine di ottenere un cambiamento permanente del comportamento in conformità a certi obiettivi di educazione. Questo concetto di educazione presenta tuttavia una definizione gerarchica, che etichetta i soggetti interessati come educatore o allievo. Per questo motivo, il concetto di educazione viene spesso ampliato a comprendere i processi di apprendimento auto-organizzati, intendendo l’educazione allora come processo di apprendimento specifico. Inoltre, educazione significa anche aiuto alla socializzazione e contribuisce alla costruzione della personalità e alla formazione del singolo individuo. |
| Età protetta |
Il Codice penale regola anche le relazioni sessuali. In Svizzera il limite per l’età protetta è di 16 anni. Si ritiene infatti che un bambino al di sotto dei 16 anni non sia ancora abbastanza maturo per decidere autonomamente dei suoi rapporti sessuali. Pertanto, si intende proteggerlo contro eventuali abusi sessuali.
Il termine «abuso sessuale» ha un significato molto ampio. Esso comprende ogni comportamento volto alla stimolazione sessuale, il quale avvenga contro la volontà della persona interessata. Tale definizione viene ulteriormente ristretta nel caso in cui siano coinvolti bambini o giovani sotto i 16 anni. In questo caso, il concetto della volontarietà o del consenso che può porsi in essere tra due adulti, non viene applicato. La gamma di atti definibili come abuso sessuale è dunque molto ampia e spazia dagli insulti di natura sessista sino alla violenza carnale più brutale. Sotto il profilo giuridico, gli atti contro l’integrità sessuale vengono regolati dal Codice penale. Vengono perseguiti i seguenti atti: atti sessuali con persona minore di 16 anni, eccetto nel caso in cui la differenza d’età tra le persone coinvolte ecceda i tre anni (art. 187 CP); coazione sessuale e violenza carnale con il ricorso a violenza e pressioni psicologiche (art. 189/190 CP); atti sessuali con persone incapaci di discernimento (art. 191 CP); atti sessuali con sfruttamento di un rapporto di dipendenza (art. 188/192/193 CP). |
| Giovane con intensa attività delinquenziale |
Manca una definizione univoca del termine „giovane con intensa attività delinquenziale“. Viene ipotizzato un certo numero di reati di una determinata gravità commessi in un periodo definito, ad esempio un minimo di 5 – 10 reati negli ultimi 12 mesi, dei quali almeno un atto di violenza o un minimo di 5 crimini negli ultimi 12 mesi. Ai fini delle rilevazioni dell’Ufficio federale di polizia in mancanza di una definizione univoca del termine ci si è attenuti a una definizione più generica:
- giovani con un particolare potenziale criminale o particolarmente inclini alla violenza;
- giovani recidivi che hanno compiuto reati connessi soprattutto alla criminalità comune o di strada e
- giovani con una prognosi negativa in virtù soprattutto dell’evidente inefficacia delle misure educative, delle sanzioni penali e delle misure di reinserimento sociale adottate o per altre ragioni.
La valutazione deve quindi basarsi sui giovani criminali già noti alla polizia, su quelli „che fanno parlare sempre di sé“, sugli „incorreggibili“ o „sui veri duri“.
Questo tipo di definizione è senz’altro sufficiente ai fini di un’inchiesta tra gli esperti del settore. Per un rilevamento statistico che debba consentire una certa comparabilità, i criteri dovrebbero essere naturalmente più precisi ed avere una valenza quantitativa. |
| Giovani |
Nell’opera di prevenzione si distingue tra bambini (7 - 15 anni), giovani (16 - 18 anni) e giovani adulti (18 - 25 anni). Il diritto penale minorile si applica ai giovani tra i 10 e i 18 anni. Come giovani adulti vengono invece definiti dal codice penale le persone tra i 18 e i 25 anni. Anche per questa fascia di età valgono particolari disposizioni di legge. Nella discussione pubblica e sui mass media, i reati commessi da giovani adulti vengono spesso inclusi nel tema della violenza giovanile. |
| Incaricati della gioventù |
Gli incaricati della gioventù operano generalmente a stretto contatto con la Procura dei minorenni e il loro compito si svolge in ambito investigativo e preventivo. E’ inoltre indispensabile uno stretto rapporto con altre figure attive sul fronte della gioventù. Entro il loro ambito di competenza, gli incaricati intrattengono stretti contatti con persone di riferimento, direttori di istituti scolastici, operatori sociali scolastici, addetti delle autorità tutorie comunali e direttori di centri giovanili. Infine, essi ricercano il con-tatto personale con i diretti interessati, con i giovani e i gruppi di giovani.
La prevenzione è quindi un compito importante degli incaricati della gioventù. Essi possono svolgere servizi di consulenza, soprattutto in ambito scolastico e, in singoli casi, intervenire direttamente in una specifica classe. Ciò può succedere, ad esempio, quando in un istituto si verificano frequentemente furti o danneggiamenti, quando i reati di violenza aumentano o si manifestano tendenze estremistiche di destra o di sinistra. Infine, gli incaricati della gioventù possono anche svolgere compiti di sostegno quando si verificano problemi di droga. In tali casi, gli incaricati sfruttano i loro contatti ai fini della promozione della salute e della consulenza antistupefacenti. Lo scopo di tutti questi sforzi è, anche in questo caso, quello di prevenire i reati. |
| Istruzione |
La capacità dell’uomo di apprendere costituisce la base dell’educazione e dell’istruzione. Nel processo di educazione, bambini e giovani vengono introdotti nel mondo degli adulti da parte dei soggetti preposti al compito pedagogico (genitori, educatori, insegnanti, allenatori della gioventù). Essi imparano così a rispettare regole, norme e comportamenti (socializzazione, inculturazione), ma anche a pensare auto-nomamente e ad agire con responsabilità.
Il contesto socio-culturale dei genitori si dimostra estremamente importante per il successo scolastico dei giovani. Le possibilità di sviluppo di un bambino non sono determinate solamente dalla qualità dell’offerta formativa, ma anche e soprattutto dal sostegno da parte dei genitori. I bambini dispongono di risorse diverse a seconda del loro contesto socio-culturale, risorse che sono fondamentali per poter sfruttare le offerte formative. Tra tali risorse non ci sono solo quelle finanziarie, potere e prestigio, ma anche i contatti sociali, i quali agevolano l’accesso all’istruzione. Un contesto socio-culturale favorevole comprende anche la disponibilità dei genitori a discutere di temi sociali, politico e culturali, l’accesso a Internet e la possibilità per il bambino di avere uno spazio tranquillo per lo studio.
I giovani che delinquono spesso e in maniera intensiva come recidivi o giovani abitualmente violenti, provengono per lo più da famiglie con contesti socio-culturali sfavorevoli, e presentano spesso, di conseguenza, problemi scolastici, ciò che diminuisce le loro possibilità di successo sul mercato del lavoro. |
| Littering |
Il neologismo «littering» (dall’inglese «litter»: rifiuti; spargere, disseminare, mettere in disordine) si riferisce all’azione di imbrattare strade, piazze, parcheggi o mezzi di trasporto pubblico gettando a terra i rifiuti. Anche se, in cifre assolute, è solo una piccola porzione dei rifiuti a restare abbandonato a terra, la maggior parte della popolazione lo percepisce come elemento di disturbo. Il «littering» pregiudica la qualità di vita e il senso di sicurezza negli spazi pubblici, comporta elevati costi per i servizi di pulizia e danneggia la fama della località interessata. Le mutate abitudini di vita e consumo provocano l’insorgere di nuovi problemi: secondo uno studio condotto a Basilea, la maggior percentuale di littering viene causato dal cosiddetto cibo take-away.
Le zone e i luoghi particolarmente soggetti a «littering» sono le zone di ricreazione (luoghi in cui le persone si ritrovano per divertirsi e ristorarsi), le zone di passaggio (piazze antistanti le stazioni, fermate di tram o autobus, strade centrali, soprattutto con possibilità di ristorarsi), le aree destinate al picnic, i sentieri, le zone per il tempo libero in cui si può sostare più a lungo, i trasporti pubblici come bus, tram, ferrovia celere urbana e le vie di comunicazione quali ferrovie, autostrade, strade cantonali e principali o i terrapieni ferroviari.
Le cause del «littering» sono diverse, ma il fenomeno è imputato in particolare alle nuove abitudini in fatto di consumo e alimentazione,alla comodità, all’individualismo e alla mancanza di rispetto per lo spazio pubblico, alle nuove abitudini nel tempo libero e al numero crescente di manifestazioni organizzate nelle piazze.
Smaltire i rifiuti prodotti è costoso: stando alle stime dell'Unione delle città svizzere, in tutti i comuni svizzeri con più di 10’000 abitanti si spendono circa 500 milioni di franchi l'anno soltanto per la nettezza urbana. Il 20 per cento di questa somma è imputabile al littering. |
| Pornografia |
Il diritto definisce pornografia ogni rappresentazione o raffigurazione di contenuto sessuale, che svincoli il comportamento sessuale dalle sue relazioni umane, ingigantendolo e facendolo apparire molesto. Si deve dunque definire pornografica ogni rappresentazione di atti sessuali che presenti la sessualità con crescente ed eccessiva enfasi, riducendola ad un atto fine a se stesso.
Per pornografia leggera si intendono le rappresentazioni caratterizzate da una volgarità cruda ed esageratamente primitiva di una sessualità fine a se stessa, le quali riducono l’essere umano ad un mero oggetto sessuale, come nel caso del susseguirsi di atti sessuali privati di ogni altro significato.
Per pornografia dura si intendono invece le rappresentazioni pornografiche che hanno per oggetto atti sessuali con fanciulli e animali o atti sessuali violenti, ed inoltre, ogni rappresentazione di atti sessuali con escrementi umani.
Poiché la sessualità viene scoperta proprio negli anni della gioventù, la società richiede leggi che tutelino anche lo sviluppo sessuale dei giovani contro i fattori nocivi. Oltre alla protezione contro gli abusi sessuali, i giovani devono essere tutelati anche contro le rappresentazioni pornografiche. La protezione della gioventù è sancita dall’art. 197 CP. |
| Prevenzione primaria |
Con la prevenzione primaria si combattono le cause della criminalità e il gruppo target è la popolazione nel suo complesso. In una positiva prevenzione generale ricadono tutte quelle misure atte a stabilizzare la coscienza giuridica della popolazione. Anche gli interventi nell’ambito delle strutture sociali possono rientrare nella prevenzione primaria, nella misura in cui vengono rimossi i fattori problematici. Tra queste misure vi sono quelle effettuate nel campo dell’educazione, dell’insegnamento delle norme, del comportamento in ambito professionale e ricreativo, e dell’integrazione di stranieri e minoranze.
La prevenzione primaria sul tema «Giovani e violenza» non è tuttavia competenza della polizia, ma sono altre le autorità chiamate in causa, quali ad esempio le direzioni della pubblica educazione e delle opere sociali dei cantoni. La polizia è interessata a stabilire una stretta collaborazione con queste autorità e con organizzazioni private. |
| Prevenzione secondaria |
Con prevenzione secondaria si intendono le misure atte a contrastare la criminalità «in superficie». I gruppi target sono le persone note come potenziali o «attuali» casi problematici. Le misure adottate sono di «prevenzione tecnica» quando sono mirate a modificare la struttura delle occasioni favorevoli ai reati. Altre misure hanno lo scopo di aumentare le possibilità di scoprire/documentare un reato, aumentare il rischio di loro insuccesso e di integrare le persone e i gruppi propensi alla criminalità.
La prevenzione secondaria sul tema «Giovani e violenza» è soprattutto competenza della polizia che, a tale scopo, collabora strettamente con altre autorità e con organizzazioni private. |
| Prevenzione terziaria |
La prevenzione terziaria è rivolta alle persone già note per aver commesso reati. Le misure adottate cercano di impedire la recidiva e riportare i colpevoli sulla retta via. Lo scopo rieducativo del diritto penale minorile è, dunque, una misura di prevenzione terziaria. Nel caso concreto, la giustizia, unitamente ad enti specializzati come l’assistenza riabilitativa, dispone delle misure più diverse aventi come scopo la risocializzazione.
La prevenzione terziaria sul tema «Giovani e violenza» è soprattutto competenza della giustizia e dei suoi organi. La polizia è interessata a stabilire una stretta collaborazione con queste autorità e con organizzazioni private. |
| Propensione alla denuncia |
La propensione alla denuncia delle vittime influenza la statistica crimina-le della polizia (SCP). Se i reati non vengono denunciati, infatti, restano tra le cifre non ufficiali e possono essere rilevati solo con un’apposita indagine in tal senso.
La maggior parte dei reati non denunciati riguarda reati minori o reati ai quali, per lo meno, la vittima non attribuisce un’eccessiva importanza. La decisione di sporgere denuncia è molto spesso il risultato di una valutazione della convenienza. Solo quando per la vittima “vale la pena“ assumersi l’onere di una denuncia, e non ci sono fattori che lo impediscono (vergogna, paura, pietà), si arriva ad informare le autorità penali.
Nell’interpretazione dei dati forniti dalle statistiche sulle denunce e sulle condanne, l’analisi della (maggiore) propensione alla denuncia riveste un ruolo molto importante. Sul tema della violenza giovanile gli esperti nutrono opinioni talvolta contrastanti: alcuni sono convinti che la sensibilizzazione sugli atti di violenza, commessi in particolare dai giovani, aumenti costantemente, accrescendo il numero di atti violenti che vengono denunciati rispetto al passato. Ciò farebbe sì che più reati passino dalle cifre non ufficiali a quelle ufficiali, senza che vi sia un effettivo aumento dei reati di violenza. Altri ritengono invece che i giovani commettano effettivamente più reati, per cui l’aumento statistico sarebbe da ricondursi ad un aumento reale, e non solo ad una maggiore propensione alla denuncia. |
| Protezione della gioventù |
La protezione della gioventù è regolata dall’articolo 197, cifra 1 CP.
L’articolo 197, cifra 1 CP (Pornografia) recita: 1. Chiunque offre, mostra, lascia o rende accessibili a una persona minore di sedici anni, scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni pornografici, o li diffonde per mezzo della radio o della televisione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Grazie ad internet, i giovani hanno oggi un accesso molto più semplificato alla pornografia. Inoltre, in internet la protezione della gioventù non è minimamente garantita.
Il Tribunale federale ha inoltre stabilito con chiarezza che chiunque renda liberamente accessibile mediante telefono cellulare immagini, filmati o testi pornografici senza alcun controllo dell’età del cliente, agisce illegalmente. Nemmeno l’attivazione di un messaggio di avvertimento non esonera dalla responsabilità penale ai sensi dell’art. 197 cifra 1 CP. E’ pertanto compito delle competenti autorità penali cantonali impedire per quanto possibile tali azioni, ma è evidente che questo compito è pressoché impossibile. Ecco perché è ancora più importante che i giovani di oggi ricevano informazioni relative al problema della pornografia anche in ambito familiare e scolastico, affinché imparino a trattare e inquadrare correttamente tali offerte. |
| Statistica criminale di polizia (SCP) |
La statistica criminale di polizia fornisce informazioni circa l’entità, la struttura e l’andamento di una selezione di reati, o gruppi di reati, registrati dalle autorità di polizia. Le informazioni fornite riguardano, da una parte, gli atti criminali denunciati dalla popolazione e, dall’altra, la delinquenza perseguita dalla polizia. Gli accadimenti non rilevati dalla polizia (cifre non ufficiali) non compaiono in questa statistica. Nemmeno le infrazioni riguardanti la circolazione stradale sono prese in considerazione, mentre le violazioni alla Legge sugli stupefacenti vengono rilevate da una statistica separata.
Campionamento e unità d’inchiesta: informazioni relative alle denunce registrate dalle autorità di polizia cantonali per una selezione di reati o gruppi di reati ai sensi del CP.
Caratteristiche rilevate: per una selezione di reati o gruppi di reati vengono rilevate informazioni minime e aggregate a livello cantonale, relativamente a:
• mezzo utilizzato o procedura scelta,
• sospetto (sesso, CH / N-CH, adulto/minore)
• vittima (sesso, adulto/minore). |
| Vandalismo |
Con vandalismo si intende generalmente la (cieca) furia distruttiva o mania di distruzione. Il vandalismo è il danneggiamento o la distruzione consapevole ed illegale (o per lo meno contraria alle norme) delle proprietà altrui, perpetrati come atto fine a se stesso. |
| Violenza |
Non esiste una definizione universalmente accettata del termine violenza. Violenza può essere utilizzato in ambito psicologico, politico, sociologico e giuridico. Generalmente con violenza si intende ogni azione perpetrata a danno di altri. Più spesso si distingue tra violenza psicologica, fisica, sessuale e strutturale. Quest’ultima non viene esercitata da singoli autori, bensì è il risultato o la conseguenza di determinate condizioni sociali. Essa non è rivolta contro un singolo, ma contro i membri di diversi gruppi sociali. Ad esempio, se un gruppo umano viene costretto a vivere in condizioni che comportano una grave limitazione quotidiana della sua libertà di movimento (bambini che abitano su strade molto trafficate), allora si può parlare di violenza strutturale.
Il diritto penale prevede sostanzialmente però solo forme di violenza fisica, sessuale e anche psicologica. |