
Pornografia illegale
«E-commerce = P-commerce!» Ecco cosa si affermava agli esordi del consumo online, perché si era del parere che in rete si vendesse, si acquistasse e si consumasse soprattutto pornografia. È comunque ancora da vedere se questo era ed è tuttora effettivamente il principale settore di vendita. È in ogni caso incontestabile che l'offerta di pornografia in Internet sia nettamente maggiore e che la possibilità di accedervi si sia drasticamente semplificata.
È perciò diventato urgente conoscere la situazione giuridica in materia di pornografia. Poiché chi conosce le varie leggi, può anche proteggere se stesso/a e gli altri dal commettere involontariamente un reato dovuto ad azioni avventate. Adottando questo comportamento, si può anche valutare correttamente quando risulta necessario richiedere l'intervento della polizia.
Definizione
Nel quotidiano, il significato del termine «pornografia» varia moltissimo, a seconda della persona chiamata a fornire informazioni. Nel contesto della prevenzione della criminalità, è soprattutto la definizione legale ad interessarci. Per questo motivo dobbiamo riferirci qui alle definizioni formulate dal Tribunale federale e contemplate nel Codice penale svizzero.
Pornografia
Secondo una decisione del Tribunale federale, si definisce generalmente la nozione di pornografia in questo modo:
«Il termine ‘pornografia’ presuppone da un lato che le rappresentazioni o le interpretazioni siano oggettivamente concepite in modo tale da eccitare sessualmente il consumatore. Dall’altro è necessario che la sessualità sia così marcatamente distaccata dai suoi riferimenti umani ed emotivi che la persona in questione risulti apparire come un semplice oggetto sessuale del quale si può disporre a piacimento. In tal modo si trivializza il comportamento sessuale mettendolo insistentemente in risalto.»
Pornografia vietata
Il codice penale svizzero cita due forme di pornografia generalmente punite come reato: le rappresentazioni pornografiche con minori e con animali.
Situazione giuridica
Il diritto tratta la pornografia da più punti di vista. Da un lato definisce a partire da quale età e a quali condizioni si può rendere accessibile la pornografia alle persone. Dall’altro stabilisce disposizioni che vietano determinate forme di pornografia. Vi sono inoltre testi legali in cui si specifica quali rappresentazioni sono considerate pornografiche.
Art. 197 cpv. 1 CP: «Articolo per la protezione dei minori»
«Chiunque offre, mostra, lascia o rende accessibili a una persona minore di 16 anni, scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni pornografici, o li diffonde per mezzo della radio o della televisione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.»
L’articolo per la protezione dei minori si rivolge quindi ai potenziali fornitori di pornografia, e non ai consumatori o alle consumatrici. Il suo scopo è quindi di tutelare i giovani nel loro sviluppo sessuale. Nell’era della pornografia online offerta da fornitori in tutto il mondo (e quindi dove vigono situazioni giuridiche diverse), la protezione dei minori è raramente garantita. È perciò ancora più importante fare un’informazione adeguata.
Art. 197 cpv. 4 e 5 CP: Pornografia illegale
Questi due capoversi dell’articolo 197 citano due forme di pornografia punite come reato: rappresentazioni pornografiche con minori e con animali. Le semplici foto di bambini nudi possono già essere considerate pornografiche, se l’impressione generale che forniscono è tale da eccitare sessualmente le persone che potrebbero guardarle.
Art. 197 cpv. 8 e 8 bis CP: Riserva
Chiunque fabbrica, possiede, consuma oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1 raffiguranti un minorenne o li rende accessibili al minorenne raffigurato, è esente da pena se:
a. il minorenne vi ha acconsentito;
b. la persona che fabbrica oggetti o rappresentazioni non dà o promette alcuna rimunerazione;
e c. la differenza d’età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni.
Sono esenti da pena i minorenni che fabbricano, possiedono o consumano oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1 che li raffigurano o rendono accessibili tali oggetti o rappresentazioni ad un’altra persona con il suo consenso. La persona che possiede e consuma gli oggetti o le rappresentazioni che le sono resi accessibili è esente da pena se:
a. non dà o promette alcuna rimunerazione;
b. le persone coinvolte si conoscono personalmente;
e c. le persone coinvolte sono maggiorenni o, nel caso in cui almeno una persona sia minorenne, la differenza d’età non eccede i tre anni.
Art. 197a CP: Condivisione indebita di contenuti sessuali non pubblici
Chiunque trasmette a terzi contenuti sessuali non pubblici (immagini, video, scritti, oggetti) senza il consenso della persona che vi è riconoscibile commette un reato. A differenza degli altri reati sessuali, l’autore o l’autrice viene punito/a solo se la vittima presenta una querela. Si tratta quindi di un reato perseguibile a querela di parte.

Relazione problematica con la pornografia
I giovani e la pornografia
Vari studi svizzeri mettono in evidenza il fatto che la maggior parte dei minori di 16 anni ha già visto rappresentazioni pornografiche. Tuttavia, solo una minima parte dei giovani ha un rapporto problematico con la pornografia (pornodipendenza, incapacità di separare la finzione del mondo della pornografia dalla realtà, l’attrazione per le forme estreme di pornografia e la pornografia illegale, ecc.).
Occorre tuttavia sottolineare che fino al 50% dei minorenni che commettono reati sessuali fa un consumo eccessivo di pornografia. Questi giovani hanno inoltre fatto un consumo di pornografia già in giovanissima età e presentano pure una predilezione per le forme estreme di pornografia. I giovani delinquenti sessuali stessi ammettono parzialmente che il consumo di pornografia può indurre a compiere reati sessuali. Occorrono tuttavia altri fattori di rischio per trasformare effettivamente un minorenne in un delinquente sessuale. Il consumo di pornografia può quindi essere considerato solo uno dei fattori di rischio per uno sviluppo deviante nei giovani.
Pornodipendenza
Anche se, in base alle nostre conoscenze, non esistono (ancora) studi rappresentativi su dipendenza e pornografia, vari consultori per le dipendenze riferiscono che certe persone non possono quasi o non sono più in grado di controllare il loro consumo di pornografia. Per dipendenza s’intende quindi una ricerca di stimoli sempre più forti per poter riprodurre l’esperienza desiderata. Le conseguenze di una tale dipendenza legata a stimoli pornografici induce tra l’altro le persone ad iniziare a consumare anche forme illegali di pornografia, ciò che le porta poi a commettere dei reati correlati alla loro dipendenza.
Pedopornografia
La giurisprudenza fornisce una definizione molto ampia di pornografia con minorenni. In altri termini, i semplici atti sessualizzati o le pose eccitanti di minorenni possono già essere ritenuti pornografici. La giurisprudenza considera quindi che ogni rappresentazione pedopornografica costituisce una documentazione di un abuso su minori e che quindi non rientra nei cosiddetti reati di lieve entità! Con il loro comportamento, le consumatrici ed i consumatori di pedopornografia sostengono direttamente lo sfruttamento sessuale dei bambini.
Sexting
Il cosiddetto “sexting” fra adolescenti costituisce un problema particolarmente delicato in relazione con le rappresentazioni sessuali che coinvolgono minori di 18 anni. Il sexting (fusione delle parole inglesi “sex” e “texting”, ossia SMS) è l’invio reciproco di foto o filmati sexy sullo smartphone. Questa pratica, messa spesso in atto come lettera d’amore digitale tra innamorati o anche come prova di coraggio, si è nel frattempo molto diffusa. Dato che non si può controllare l’inoltro di tutte le immagini inviate, sussiste sempre il rischio che queste ultime vengano utilizzate impropriamente o come arma di mobbing. Per quanto riguarda la pornografia illegale di cui sopra sussiste il problema seguente: per esempio, si può generalmente qualificare la foto di una quindicenne in biancheria intima sexy come rappresentazione pedopornografia. Tuttavia, per evitare di criminalizzare inutilmente le persone minorenni che praticano del “sexting” consensuale, si applicano in questo caso delle deroghe. Se tutte le persone coinvolte si conoscono personalmente, se la differenza di età tra loro non supera i tre anni, se tutti sono consenzienti e se non viene né data, né promessa alcuna remunerazione, in tal caso le persone minorenni che fabbricano, possiedono e consumano tali materiali sono esenti da pena (art. 197, cpv. 8 e 8bis, CP).
Revenge Porn
La pornovendetta, o revenge porn, è la diffusione o la pubblicazione di foto e video intimi senza il consenso della persona che vi è riconoscibile. Di regola, si mette in atto la pornovendetta per umiliare e danneggiare una persona. Quando ciò avviene, le vittime soffrono spesso di gravi conseguenze emotive, sociali e professionali. Si tratta inoltre di una forma di abuso digitale. In Svizzera, la pornovendetta è punibile dalla legge (art. 197a, cpv. 1 e 2, CP).

Cosa fa la polizia e cosa potete fare?
Il consumo di pornografia illegale è un reato perseguibile d’ufficio e se la polizia viene a conoscenza di un’infrazione alla legge in quest’ambito, indagherà automaticamente.
I cittadini e le cittadine possono segnalare contenuti illegali in Internet di cui vengono a conoscenza utilizzando l’apposito modulo di comunicazione online.
Molte foto pornografiche di bambini provengono dall’estero. Fra gli autori di reati vi sono sempre anche svizzeri. Anche i cittadini svizzeri che abusano di bambini e/o producono materiale pedopornografico all’estero possono essere perseguiti penalmente. Le autorità svizzere di perseguimento penale ricevono segnalazioni in quest’ambito da parte di autorità di polizia e organizzazioni di protezione dei minori soprattutto da mete di vacanza.
Voi, come «normali» turisti, potete intervenire segnalando il turismo sessuale a danno di minori.
Consultori
- Suli sito di Dipendenze Svizzera trovate informazioni sul tema cyberdipendenza e l’elenco dei consultori presenti nella vostra regione.
- Nel sito ciao.ch (solo in tedesco e francese), i giovani possono informarsi in modo mirato sul tema della pornografia e farsi consigliare in materia.
- Il sito www.cybersmart.ch (solo in tedesco e francese) fornisce informazioni sul tema della pornografia in rete destinate a giovani e adulti.
- Le persone con tendenze pedofile che desiderano farsi aiutare per evitare di passare all’atto e commettere un reato, possono rivolgersi alle seguenti istituzioni specializzate: forio o Universitäre Psychiatrische Klinken Basel (siti solo in tedesco) o Dis No (sito solo in francese).
Pornografia: tutto ciò che prevede la legge
Informazioni sul tema della pornografia e relativo quadro giuridico
Il pieghevole «Pornografia: tutto ciò che prevede la legge» fornisce informazioni sui principali articoli di legge che affrontano il tema della pornografia e intende contribuire a fare in modo che i giovani possano sperimentare la loro curiosità sessuale in un campo esclusivamente legale. Il pieghevole spiega la situazione giuridica e fornisce a genitori ed educatori importanti informazioni sul tema dell'età minima, del sexting e della pornografia illegale. Il suo scopo è inoltre quello di dare sicurezza a genitori ed educatori nella discussione su questo delicato tema.
