Pornografia illegale Topic

Video violenti e pornografia illegale sugli smartphone

Così facendo, i bambini e i giovani non solo promuovono il proprio imbarbarimento, bensì si rendono anche punibili (diritto penale minorile). Per legge è infatti vietato possedere e trasmettere rappresentazioni in cui la dignità della persona è gravemente offesa.

Questo vale per le rappresentazioni di atti di cruda violenza (p. es. esecuzioni, art. 135 CP)

… e di pornografia vietata (soprattutto atti sessuali con fanciulli, animali e atti di violenza, art. 197 CP).

Per legge è pure vietato trasmettere o rendere accessibili tutte le altre forme di pornografia che coinvolgono persone al di sotto dei 16 anni. Di regola, il fornitore iniziale in Internet non può essere ritenuto responsabile, ma i bambini e i giovani che hanno trasmesso o condiviso questi video sono chiamati a rispondere delle loro azioni.

Cosa possono fare gli insegnanti?

  • Gli insegnanti hanno facoltà di ritirare gli smartphone degli allievi, se questi ultimi condividono o guardano a vicenda video violenti o materiale pornografico con animali.
  • Gli insegnanti devono far intervenire subito la polizia.
  • La polizia provvede poi a sequestrare gli apparecchi che consegna all’autorità penale minorile, in caso di sospetto di reato convalidato. Se del caso, l’autorità penale minorile avvia un’inchiesta penale.

Cosa devono sapere i bambini e i giovani?

  • In caso di inchiesta penale, l’autorità inquirente può distruggere definitivamente i supporti dati e gli apparecchi. Sono inoltre possibili perquisizioni domiciliari.
  • I divieti nei settori della violenza e della pornografia servono a proteggere da influssi dannosi e gravosi.
  • Dietro simili film vi è una sofferenza reale! Trasmettendo queste rappresentazioni, si sostengono indirettamente gravi reati violenti.

Gli insegnanti, ma anche i genitori, gli educatori e altre persone di riferimento che desiderano parlare di questi temi con bambini e giovani possono rivolgersi agli specialisti dei minori presso la polizia, i quali saranno lieti di aiutarli e consigliarli in materia.

Le rappresentazioni pedopornografiche nei fumetti (manga) o altre raffigurazioni virtuali sono punite?

Sì! Nell’articolo 197 CP è chiaramente scritto che anche le rappresentazioni «di atti sessuali fittizi con minorenni» sono punite. L’idea alla base di questa disposizione è che il consumo di pedopornografia può indurre ad emulare questi atti. Quindi poco importa (eccezion fatta per l’entità della pena) se i minorenni sono «reali» o «solo» virtuali.

La pornografia con animali è vietata. Si possono comunque avere rapporti sessuali con animali?

No! Con la revisione della legge sulla protezione degli animali nel settembre del 2008, i rapporti sessuali con animali costituiscono un reato.

E per quanto riguarda la pornografia con atti violenti?

Le rappresentazioni di pratiche sadomaso consensuali di regola non sono vietate. Le rappresentazioni con atti di violenza oggetto di denuncia sottostanno al libero apprezzamento del giudice e sono esaminate caso per caso. Sebbene la pornografia con atti violenti non sia più punibile, le rappresentazioni di violenza, compresa la pornografia, possono essere denunciate ai sensi dell’art. 135 CP.

Cosa posso fare se divento pornodipendente?

Rivolgetevi ad un consultorio specializzato o cercate un/a terapista che possa aiutarvi. Il sito della Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi è dotato di un motore di ricerca che vi aiuta a trovare il/la professionista che fa al caso vostro.

Quali forme di pornografia sono illegali?

Il codice penale svizzero cita due forme di pornografia generalmente punite come reato: le rappresentazioni pornografiche con minori e con animali.

Cos’è esattamente la pornografia?

Pornografia: secondo una decisione del Tribunale federale, si definisce generalmente la nozione di pornografia in questo modo: “Il termine «pornografia» presuppone da un lato che le rappresentazioni o le interpretazioni siano oggettivamente concepite in modo tale da eccitare sessualmente il consumatore. Dall’altro è necessario che la sessualità sia così marcatamente distaccata dai suoi riferimenti umani ed emotivi che la persona in questione risulti apparire come un semplice oggetto sessuale del quale si può disporre a piacimento. In tal modo si trivializza il comportamento sessuale mettendolo insistentemente in risalto.”

Pornografia illegale

Definizione

Nel quotidiano, il significato del termine «pornografia» varia moltissimo, a seconda della persona chiamata a fornire informazioni. Nel contesto della prevenzione della criminalità, è soprattutto la definizione legale ad interessarci. Per questo motivo dobbiamo riferirci qui alle definizioni formulate dal Tribunale federale e contemplate nel Codice penale svizzero.

Pornografia

Secondo una decisione del Tribunale federale, si definisce generalmente la nozione di pornografia in questo modo:

«Il termine ‘pornografia’ presuppone da un lato che le rappresentazioni o le interpretazioni siano oggettivamente concepite in modo tale da eccitare sessualmente il consumatore. Dall’altro è necessario che la sessualità sia così marcatamente distaccata dai suoi riferimenti umani ed emotivi che la persona in questione risulti apparire come un semplice oggetto sessuale del quale si può disporre a piacimento. In tal modo si trivializza il comportamento sessuale mettendolo insistentemente in risalto.»

Pornografia vietata

Il codice penale svizzero cita due forme di pornografia generalmente punite come reato: le rappresentazioni pornografiche con minori e con animali.

Situazione giuridica

Il diritto tratta la pornografia da più punti di vista. Da un lato definisce a partire da quale età e a quali condizioni si può rendere accessibile la pornografia alle persone. Dall’altro stabilisce disposizioni che vietano determinate forme di pornografia. Vi sono inoltre testi legali in cui si specifica quali rappresentazioni sono considerate pornografiche.

Art. 197 cpv. 1 CP: «Articolo per la protezione dei minori»

«Chiunque offre, mostra, lascia o rende accessibili a una persona minore di 16 anni, scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni pornografici, o li diffonde per mezzo della radio o della televisione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.»

L’articolo per la protezione dei minori si rivolge quindi ai potenziali fornitori di pornografia, e non ai consumatori o alle consumatrici. Il suo scopo è quindi di tutelare i giovani nel loro sviluppo sessuale. Nell’era della pornografia online offerta da fornitori in tutto il mondo (e quindi dove vigono situazioni giuridiche diverse), la protezione dei minori è raramente garantita. È perciò ancora più importante fare un’informazione adeguata.

Art. 197 cpv. 4 e 5 CP: Pornografia illegale

Questi due capoversi dell’articolo 197 citano due forme di pornografia punite come reato: rappresentazioni pornografiche con minori e con animali. Le semplici foto di bambini nudi possono già essere considerate pornografiche, se l’impressione generale che forniscono è tale da eccitare sessualmente le persone che potrebbero guardarle.

Art. 197 cpv. 8 e 8 bis CP: Riserva

Chiunque fabbrica, possiede, consuma oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1 raffiguranti un minorenne o li rende accessibili al minorenne raffigurato, è esente da pena se:

a. il minorenne vi ha acconsentito;

b. la persona che fabbrica oggetti o rappresentazioni non dà o promette alcuna rimunerazione;

e c. la differenza d’età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni.

Sono esenti da pena i minorenni che fabbricano, possiedono o consumano oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1 che li raffigurano o rendono accessibili tali oggetti o rappresentazioni ad un’altra persona con il suo consenso. La persona che possiede e consuma gli oggetti o le rappresentazioni che le sono resi accessibili è esente da pena se:

a. non dà o promette alcuna rimunerazione;

b. le persone coinvolte si conoscono personalmente;

e c. le persone coinvolte sono maggiorenni o, nel caso in cui almeno una persona sia minorenne, la differenza d’età non eccede i tre anni.

Art. 197a CP: Condivisione indebita di contenuti sessuali non pubblici

Chiunque trasmette a terzi contenuti sessuali non pubblici (immagini, video, scritti, oggetti) senza il consenso della persona che vi è riconoscibile commette un reato. A differenza degli altri reati sessuali, l’autore o l’autrice viene punito/a solo se la vittima presenta una querela. Si tratta quindi di un reato perseguibile a querela di parte.

Relazione problematica con la pornografia

I giovani e la pornografia

Vari studi svizzeri mettono in evidenza il fatto che la maggior parte dei minori di 16 anni ha già visto rappresentazioni pornografiche. Tuttavia, solo una minima parte dei giovani ha un rapporto problematico con la pornografia (pornodipendenza, incapacità di separare la finzione del mondo della pornografia dalla realtà, l’attrazione per le forme estreme di pornografia e la pornografia illegale, ecc.).

Occorre tuttavia sottolineare che fino al 50% dei minorenni che commettono reati sessuali fa un consumo eccessivo di pornografia. Questi giovani hanno inoltre fatto un consumo di pornografia già in giovanissima età e presentano pure una predilezione per le forme estreme di pornografia. I giovani delinquenti sessuali stessi ammettono parzialmente che il consumo di pornografia può indurre a compiere reati sessuali. Occorrono tuttavia altri fattori di rischio per trasformare effettivamente un minorenne in un delinquente sessuale. Il consumo di pornografia può quindi essere considerato solo uno dei fattori di rischio per uno sviluppo deviante nei giovani.

Pornodipendenza

Anche se, in base alle nostre conoscenze, non esistono (ancora) studi rappresentativi su dipendenza e pornografia, vari consultori per le dipendenze riferiscono che certe persone non possono quasi o non sono più in grado di controllare il loro consumo di pornografia. Per dipendenza s’intende quindi una ricerca di stimoli sempre più forti per poter riprodurre l’esperienza desiderata. Le conseguenze di una tale dipendenza legata a stimoli pornografici induce tra l’altro le persone ad iniziare a consumare anche forme illegali di pornografia, ciò che le porta poi a commettere dei reati correlati alla loro dipendenza.

Pedopornografia

La giurisprudenza fornisce una definizione molto ampia di pornografia con minorenni. In altri termini, i semplici atti sessualizzati o le pose eccitanti di minorenni possono già essere ritenuti pornografici. La giurisprudenza considera quindi che ogni rappresentazione pedopornografica costituisce una documentazione di un abuso su minori e che quindi non rientra nei cosiddetti reati di lieve entità! Con il loro comportamento, le consumatrici ed i consumatori di pedopornografia sostengono direttamente lo sfruttamento sessuale dei bambini.

Sexting

Il cosiddetto “sexting” fra adolescenti costituisce un problema particolarmente delicato in relazione con le rappresentazioni sessuali che coinvolgono minori di 18 anni. Il sexting (fusione delle parole inglesi “sex” e “texting”, ossia SMS) è l’invio reciproco di foto o filmati sexy sullo smartphone. Questa pratica, messa spesso in atto come lettera d’amore digitale tra innamorati o anche come prova di coraggio, si è nel frattempo molto diffusa. Dato che non si può controllare l’inoltro di tutte le immagini inviate, sussiste sempre il rischio che queste ultime vengano utilizzate impropriamente o come arma di mobbing. Per quanto riguarda la pornografia illegale di cui sopra sussiste il problema seguente: per esempio, si può generalmente qualificare la foto di una quindicenne in biancheria intima sexy come rappresentazione pedopornografia. Tuttavia, per evitare di criminalizzare inutilmente le persone minorenni che praticano del “sexting” consensuale, si applicano in questo caso delle deroghe. Se tutte le persone coinvolte si conoscono personalmente, se la differenza di età tra loro non supera i tre anni, se tutti sono consenzienti e se non viene né data, né promessa alcuna remunerazione, in tal caso le persone minorenni che fabbricano, possiedono e consumano tali materiali sono esenti da pena (art. 197, cpv. 8 e 8bis, CP).

Revenge Porn

La pornovendetta, o revenge porn, è la diffusione o la pubblicazione di foto e video intimi senza il consenso della persona che vi è riconoscibile. Di regola, si mette in atto la pornovendetta per umiliare e danneggiare una persona. Quando ciò avviene, le vittime soffrono spesso di gravi conseguenze emotive, sociali e professionali. Si tratta inoltre di una forma di abuso digitale. In Svizzera, la pornovendetta è punibile dalla legge (art. 197a, cpv. 1 e 2, CP).

Cosa fa la polizia e cosa potete fare?

Il consumo di pornografia illegale è un reato perseguibile d’ufficio e se la polizia viene a conoscenza di un’infrazione alla legge in quest’ambito, indagherà automaticamente.

I cittadini e le cittadine possono segnalare contenuti illegali in Internet di cui vengono a conoscenza utilizzando l’apposito modulo di comunicazione online.

Molte foto pornografiche di bambini provengono dall’estero. Fra gli autori di reati vi sono sempre anche svizzeri. Anche i cittadini svizzeri che abusano di bambini e/o producono materiale pedopornografico all’estero possono essere perseguiti penalmente. Le autorità svizzere di perseguimento penale ricevono segnalazioni in quest’ambito da parte di autorità di polizia e organizzazioni di protezione dei minori soprattutto da mete di vacanza.

Voi, come «normali» turisti, potete intervenire segnalando il turismo sessuale a danno di minori.

Consultori

  • Suli sito di Dipendenze Svizzera trovate informazioni sul tema cyberdipendenza e l’elenco dei consultori presenti nella vostra regione.
  • Nel sito ciao.ch (solo in tedesco e francese), i giovani possono informarsi in modo mirato sul tema della pornografia e farsi consigliare in materia.
  • Il sito www.cybersmart.ch (solo in tedesco e francese) fornisce informazioni sul tema della pornografia in rete destinate a giovani e adulti.
  • Le persone con tendenze pedofile che desiderano farsi aiutare per evitare di passare all’atto e commettere un reato, possono rivolgersi alle seguenti istituzioni specializzate: forio o Universitäre Psychiatrische Klinken Basel (siti solo in tedesco) o Dis No (sito solo in francese).

Pornografia: tutto ciò che prevede la legge

Informazioni sul tema della pornografia e relativo quadro giuridico

Il pieghevole «Pornografia: tutto ciò che prevede la legge» fornisce informazioni sui principali articoli di legge che affrontano il tema della pornografia e intende contribuire a fare in modo che i giovani possano sperimentare la loro curiosità sessuale in un campo esclusivamente legale. Il pieghevole spiega la situazione giuridica e fornisce a genitori ed educatori importanti informazioni sul tema dell'età minima, del sexting e della pornografia illegale. Il suo scopo è inoltre quello di dare sicurezza a genitori ed educatori nella discussione su questo delicato tema.

«DIS NO»: per aiutare le persone con tendenze pedofile a dire «NO»!

La missione dell’associazione è proteggere i bambini e giovani dai maltrattamenti fisici e psichici e dagli abusi sessuali, in linea con la Convenzione di Lanzarote. A tale fine, si rivolge a persone con potenziali tendenze pedofile proponendo loro misure preventive concrete. Oltre alle donazioni, «DIS NO» è sostenuta dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e dal Canton Vaud. Strutture analoghe nella Svizzera tedesca sono il Forensische Institut Ostschweiz o FORIO (Istituto forense della Svizzera orientale) e la Forensisch-Psychiatrische Klinik di Basilea (clinica psichiatrico-forense), che offrono consulenze e terapie a persone con tendenze pedofile.

La prevenzione in primo piano

Dal 2014, l’associazione persegue un nuovo approccio nell’ambito della prevenzione dei maltrattamenti e degli abusi sessuali su minori. «DIS NO» offre a giovani e adulti che provano un’attrazione sessuale per i bambini, ma che non hanno ancora commesso abusi, una possibilità diretta e, se lo desiderano, anonima di rivolgersi ad un consulente specializzato. Grazie al suo servizio di consulenza, «DIS NO» agisce in modo preventivo e cerca, con un approccio di facile accesso, di impedire a potenziali autori/trici di abusare di un bambino e, parallelamente, di proteggere e tutelare l’integrità dei minori. La creazione di una struttura come «DIS NO» da un lato può incoraggiare le persone ad aprirsi e a confidare a qualcuno le proprie tendenze, ossia il fatto di sentirsi sessualmente attratte da bambini e/o foto a carattere pedopornografico. Dall’altro può anche aiutare le persone che non sono pedofile, ma che hanno subito abusi da bambini e che ora, da adulti, hanno paura di abusare a loro volta di bambini quale reazione al trauma vissuto.

In che modo «DIS NO» può aiutare le persone?

«DIS NO» è raggiungibile per telefono o via e-mail. Le consulenze sono di volta in volta gratuite e senza impegno. Analogamente al progetto tedesco Kein Täter werden (Non diventare un autore), «DIS NO» analizza il tema della pedosessualità, basandosi su elementi concreti, aiuta le persone a gestire le loro tendenze e dà loro una mano nella ricerca di possibilità terapeutiche adatte. Da un punto di vista preventivo, questo approccio è senz’altro sensato, perché la persona in questione è incoraggiata a sottoporsi ad un trattamento prima di commettere un reato di questo genere, e non viene abbandonata a se stessa con la rara patologia di cui soffre e che non ha certo scelto.

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