La maggior parte dei casi di abuso di minori avviene nel contesto sociale prossimo alla vittima. Gli autori sono per lo più familiari, amici di famiglia, docenti così come allenatori, ossia persone già note ai bambini. Il caso dell’estraneo che rapisce un/a bambino/a a lui del tutto sconosciuto/a per sfruttarlo/a sessualmente è estremamente raro. Molte persone ritengono tuttavia erroneamente che questo ristrettissimo gruppo di autori estrani rappresenti i «tipici» pedocriminali.

Pedocriminali

Un valutazione inesatta caratterizza il dibattito sociale: spesso si afferma erroneamente che le persone che abusano di minori sono per lo più pedofile, ma questo non è vero. Sussistono numerosi altri motivi all’origine di un abuso come la curiosità perversa, le crisi personali, l’esercizio del potere con mezzi sessuali o il sadismo che inducono le persone (di regola uomini) ad abusare di bambini.

Pedofilia

I pedofili sono persone che si sentono sessualmente attratte solo da bambini. La pedofilia è quindi un orientamento sessuale rispettivamente una diagnosi psichiatrica. Non ha conseguenze penali fintanto che l’attrazione sessuale non è messa in pratica. Queste persone commettono un reato solo se compiono atti sessuali con un/a bambino/a.

Grooming

Il grooming, ossia l’adescamento di minori, designa ilcontatto di persone adulte con minori allo scopo guadagnare la loro fiducia perpoi commettere un abuso sessuale, compiere atti sessuali o sfruttarlisessualmente. Oggi, i casi di grooming si verificano prevalentemente inInternet. Ecco perché si parla di cybergrooming. L’obiettivo dei pedofili è peròsempre lo stesso: indurre il/la bambino/a o il/la giovane a compiere attisessuali su se stesso/a per poi ricattarlo/a con il materiale illustrativointimo realizzato, per sottoporlo a coercizione o addirittura spingerlo/a ad accettareun incontro reale allo scopo di abusarne.

Il grooming è un fenomeno che si verifica spesso. Secondo le dichiarazioni delle autorità di perseguimento penale, trascorrono in media solo tre minuti dal primo contatto tra un pedofilo e un minorenne in Internet al primo commento con un riferimento sessuale.

Modus operandi

I pedofili trovano le loro vittime su piattaforme online– utilizzate spesso e volentieri da bambini e giovani – che offrono giochionline, chat speciali per bambini o media sociali popolari fra i giovani. È inInternet che i bambini e i giovani sono spesso (ma non sempre!) contattati da predatoriche forniscono false informazioni su di loro, facendosi per esempio passare perun adolescente o un giovane adulto. Simulando di essere molto interessati allaloro vittima, ne conquistano la fiducia facendole credere di avere preferenze einteressi in comune. Le conversazioni virtuali assumono rapidamente unaconnotazione a sfondo sessuale. I pedofili sanno come spacciarsi per interlocutoriideali usando i complimenti, dimostrando comprensione ed empatia. Quando hannoconquistato la fiducia della loro vittima possono poi verificarsi tentativi diricatto o coercizione. A tale fine, i groomer utilizzano testi, immagini ovideo intimi già scambiati per costringere la loro vittima a compiere (ulteriori)atti sessuali o a subire un abuso sessuale.

Vittime di grooming

I pedofili in cerca di vittime non vogliono certo farsiscoprire. Hanno perciò sviluppato un sesto senso per individuare bambini egiovani trascurati. Sono particolarmente a rischio quei minori che ricevonotroppo poche attenzioni e cure da parte della famiglia e degli amici. Tuttavia,capita ripetutamente che i groomer riescano anche ad entrare in contatto conbambini e giovani ben seguiti e di cui ci si prende cura. Secondo gli studi condottisul numero oscuro, ossia i casi non dichiarati, solo pochissimi bambini e giovaniadescati in Internet e diventati vittime parlano subito con i loro genitori oaltri adulti delle aggressioni sessuali subite in rete.

Protezione dei giovani e pedopornografia

I bambini e i giovani rappresentano una categoria della popolazione particolarmente vulnerabile, motivo per cui beneficiano per legge di una particolare protezione, anche per quanto riguarda il loro sviluppo sessuale. È quindi vietato rendere accessibile la pornografia a minori di 16 anni. Inoltre, non si devono impiegare minorenni in produzioni pornografiche o per la prostituzione. I prodotti pornografici con minorenni sono inoltre considerati pornografia infantile e sono generalmente vietati.

Situazione giuridica

Presentiamo qui di seguito una selezione dei principali articoli previsti dal codice penale svizzero in relazione con gli abusi sessuali.

Art. 187 CP: Atti sessuali con fanciulli

Chiunque induce un minore a compiere atti sessuali su se stesso, lo guarda mentre li compie o lo coinvolge in un atto sessuale è punibile. Questo vale sia per gli atti sessuali con fanciulli, sia quando si costringere un minore a guardare atti sessuali, anche se non c’è contatto fisico tra il colpevole e la vittima. In Svizzera, la maggiore età sessuale è fissata a 16 anni. Se la differenza di età tra le persone coinvolte in atti sessuali eccede i tre anni e se la persona più giovane ha meno di 16 anni, in questo caso la persone più anziana commette un reato. In quest’ambito, la definizione di attività sessuale è molto ampia. Così, un semplice bacio con la lingua può già rappresentare un abuso sessuale se la differenza di età è superiore a quanto consentito dalla legge.

Art. 188 CP: Atti sessuali con persone dipendenti

Chi compie atti sessuali con una giovane donna o un giovane uomo dipendente, di età compresa fra i 16 e i 18 anni, commette un reato. Oltre all’età della vittima, svolge quindi un ruolo anche il rapporto di dipendenza. Questa dipendenza può riferirsi ad un relazione educativa, assistenziale o lavorativa, oppure risultare da attività sportive, culturali o religiose (istruttore, allenatore, capo, ecc.).

Art. 189 CP: Coazione sessuale

Se un autore o un’autrice costringe un/a bambino/a, una donna o un uomo a compiere atti sessuali contro la sua volontà con l’uso della minaccia o della violenza ed esercitando pressioni psicologiche sulla vittima o rendendola inetta a resistere, quest’ultimo/a commette un reato.

Art. 190 CP: Violenza carnale

Il reato di violenza carnale conformemente all’art. 190 CP è soddisfatto nella misura in cui vi è stata una penetrazione vaginale, indipendentemente dall’età della vittima. Un ulteriore presupposto è che l’autore abbia minacciato la vittima, usato violenza, esercitato pressioni psicologiche sulla vittima o l’abbia resa inetta a resistere.

Art. 191 CP: Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere

La differenza fra atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere e coazione sessuale o violenza carnale risiede nel fatto che, nel caso di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, l’autore o l’autrice abusa di una vittima che è già nell’incapacità di opporre resistenza. Nel caso di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere conformemente all’art. 191 CP, il motivo all’origine dell’inettitudine a resistere può essere duraturo (per esempio nel caso di persone psicologicamente malate) o temporaneo (per esempio nel caso di persone totalmente ubriache o incoscienti).

Art. 197 CP: “Pornografia. Articolo per la protezione dei minori”

È vietato offrire, mostrare o rendere accessibilemateriale pornografico a una persona minore di 16 anni.

Art. 198 CP: Molestie sessuali

Le molestie sessuali sono dirette a persone che non si aspettano l’atto sessuale intrapreso. Le molestie possono essere psicologiche (contatto fisico non desiderato, caratteristiche sessuali secondarie) o verbali (espressioni volgari risp. oscene, osservazioni sulle parti intime o sulla vita sessuale della vittima). Questo vale anche per le conversazioni dai contenuti sessuali nelle chat in Internet. A differenza degli altri reati sessuali, le molestie sessuali sono punite solo se la vittima presenta una querela. Si tratta quindi di un reato perseguibile a querela di parte.

Art. 22 CP: Tentativo / Punibilità

Costringere un minore a compiere atti sessuali è punibile,anche se vi è solo stato un tentativo. È sufficiente poter provare l’intenzionedel colpevole.

Cosa fa la polizia?

Non appena la polizia viene a conoscenza di gravi forme di aggressioni sessuali, indaga d’ufficio. Maggiori informazioni sulla procedura che segue sono disponibili alla pagina “Aggressioni sessuali su adulti“.

Le regole su come i bambini possono proteggersi e su come gli adulti possono proteggere i loro figli valgono anche per i comportamenti adottati in Internet.

Cosa posso fare?

In caso di sospetto di abuso di minori

  • Se sussiste la certezza o il forte sospetto che un minore sia vittima di abusi sessuali, in tal caso sporgete subito denuncia alla polizia!
  • Se non sussiste un indizio di reato concreto, ma supponete solo vagamente che nel contesto familiare o sociale del bambino «qualcosa» potrebbe non andare per il verso giusto, avete la possibilità di rivolgervi in un primo tempo ad un servizio specializzato o ad un consultorio. Il consultorio di aiuto alle vittime di reati nel vostro cantone può fornirvi informazioni al riguardo. 

Proteggere i bambini

La miglior prevenzione è un'informazione precoce e adattata di volta in volta all'età dei bambini. I bambini dovrebbero sapere che…

  • ci sono persone che possono essere contemporaneamente «buone e cattive».
  • ci sono persone che, mentre giocano, passano correntemente dall'attività ludica all'abuso.
  • hanno il diritto di dire «NO»!
  • non è mai colpa loro se subiscono un abuso sessuale, poiché la responsabilità è sempre della persona adulta.

La paura è cattiva consigliera, mentre una buona autostima permette di proteggersi efficacemente dagli abusi sessuali!

  • Adoperatevi affinché vostro/a figlio/a sviluppi la propria autostima, sia cosciente della propria personalità e sappia porre i propri limiti.
  • Dite a vostro/a figlio/a che non è da vigliacchi aver paura, correr via o cercare aiuto. Il/La bambino/a deve fidarsi di quello che sente quando ha un brutto presentimento. Se per un motivo qualsiasi il/la bambino/a si sente a disagio in una determinata situazione, deve andare via e cercare luoghi o persone di cui si fida.
  • Fate capire a vostro/a figlio/a che può raccontarvi tutte le sue esperienze. Anche quelle che gli/le sembrano strane o inquietanti oppure quelle che gli/le sono capitate perché non ha dato retta alle vostre parole (p.es. la scelta di un altro percorso casa-scuola). Prendetevi il tempo di parlare con vostro/a figlio/a delle sue esperienze e delle sue preoccupazioni.
  • La puntualità è una virtù: spiegate a vostro/a figlio/a perché è importante che percorra sempre il tragitto casa-scuola concordato e che arrivi possibilmente sempre puntuale a casa, a scuola, alla scuola dell'infanzia.
  • Mostrate interesse e chiedete a vostro/a figlio/a se gli/le sembra di aver visto o notato cose strane. Preoccupatevi di sapere chi sono gli amici e i conoscenti di vostro/a figlio/a e quali attività svolgono insieme. Chiedete spiegazioni a vostro/a figlio/a se improvvisamente vi accorgete che ha nuovi oggetti o parla di nuovi amici simpatici molto più grandi di lui/lei.

Se a vostro/a figlio/a è successo o potrebbe essere successo qualcosa

  • Se, malgrado tutte le precauzioni del caso, è successo o potrebbe essere successo qualcosa a vostro/a figlio/a, è importante reagire mantenendo la calma. Se un/a bambino/a riferisce di osservazioni, esperienze (sgradevoli), abusi, minacce, ecc. credetegli/le e ascoltatelo/la attentamente.
  • Complimentatelo/la perché parlandovi ha dimostrato di fidarsi di voi. Non sgridatelo/a se ha fatto qualcosa di sbagliato, altrimenti non si rivolgerà mai più a voi.
  • Segnalate alla polizia queste osservazioni concrete o esperienze fatte da vostro/a figlio/a. La polizia sa come procedere quando viene a conoscenza di tali indicazioni.
  • Se vostro/a figlio/a non dovesse rientrare a casa all'ora prevista, informatevi subito contattando il suo insegnante risp. i suoi amici o le sue amiche. Se vostro/a figlio/a continua ad essere irreperibile, contattate immediatamente la polizia, telefonando al 117. La polizia prende sul serio ogni segnalazione a cui poi dà seguito tempestivamente.

INFO PSC 1 | 2017

Il bollettino INFO PSC 1|2017 è dedicato al tema «Minori e criminalità» e alle sue diverse sfaccettature. Accanto ad una breve analisi statistica da cui si evince che i minori non hanno così spesso a che fare con la giustizia come si potrebbe supporre, in questo numero del bollettino INFO PSC prendono la parola anche specialisti del servizio di protezione dell’infanzia della polizia, come pure esperti in psichiatria infantile e dell’età evolutiva, in psicologia forense e in prevenzione. Solo riunendo le forze e le conoscenze, la polizia, la terapia, la prevenzione e la giustizia faranno sì che nelle statistiche appaia il minor numero possibile di minori, siano essi vittime o autori di reati. E se dovessero comunque figurarvi, allora l’invito è di adoperarsi affinché lo sviluppo infantile e adolescenziale riprenda il suo corso sui giusti binari.

Consultori

  • I bambini nel contesto della violenza domestica, il riconoscimento precoce dei maltrattamenti su minori e la violenza sessuale sono i principali campi d’attività di cui si occupa la fondazione Protezione dell’infanzia Svizzera. Troverete informazioni utili sulle basi giuridiche e sulle campagne di sensibilizzazione nel sito.
  • Le persone con tendenze pedofile che desiderano farsi aiutare per evitare di passare all’atto e commettere un reato, possono rivolgersi alle seguenti istituzioni specializzate: forio o Universitäre Psychiatrische Klinken Basel (siti solo in tedesco) o Dis No (sito solo in francese).

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