Nel diritto penale svizzero le minacce sono classificate tra i crimini e i delitti contro la libertà personale e non, come molti credono, tra i reati contro la vita e l’integrità della persona. Una dichiarazione o un’azione sono considerate una minaccia nel senso penale del termine qualora incutano spavento o timore. La rilevanza penale delle minacce si fonda sulla constatazione che il semplice fatto di proferirle limita la libertà d’azione della persona destinataria a prescindere dai contenuti (minacce di morte, di ricorso alla violenza o di altro tipo). La minaccia è dunque punibile in quanto tale, ma in un’ottica di prevenzione è necessario valutare anche il rischio che le azioni minacciate siano effettivamente messe in pratica.

Definizione e quadro giuridico

Nel linguaggio corrente, il termine «minaccia» ha un significato leggermente diverso da quello assunto in ambito penale. Nella lingua di tutti i giorni, «minacciare» è spesso utilizzato come sinonimo di «ingiungere, ammonire o avvisare». La definizione penale, formulata nell’art. 180 CP, è naturalmente più precisa: «Chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.»

La norma stabilisce dunque che solo la «grave minaccia» è sanzionabile penalmente. La persona contro cui sono proferite le minacce deve inoltre considerarle plausibili al punto tale da averne timore o spaventarsi realmente. Nell’ottica penale è irrilevante che chi le abbia pronunciate intenda o meno metterle in atto. Le minacce sono un reato perseguibile a querela di parte; ciò significa che, per far intervenire le autorità di perseguimento penale, la vittima deve sporgere denuncia.

Diverso è invece il caso delle minacce articolate in un contesto di violenza domestica. Ai sensi dell’art. 180 CP, «il colpevole è perseguito d’ufficio se: a) è il coniuge della vittima e la minaccia è stata commessa durante il matrimonio o nell’anno successivo al divorzio; o abis) è il partner registrato della vittima o l’ex partner registrato e la minaccia è stata commessa durante l’unione domestica registrata o nell’anno successivo al suo scioglimento; o b) è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e la minaccia sia stata commessa durante questo tempo o nell’anno successivo alla separazione.»

Va inoltre sottolineato che la minaccia può essere formulata in vari modi (per mezzo di immagini, scritti, colpi di arma da fuoco in aria ecc.) e che la valutazione giuridica deve sempre tenere conto del contesto generale. Infine, analogamente a tutte le fattispecie penali, le minacce costituiscono reato anche se proferite servendosi di media digitali.

In quali casi è bene rivolgersi alla polizia?

Nella vita quotidiana, grandi e piccoli proferiscono regolarmente minacce di vario tipo. Basti pensare a quelle articolate talvolta dai genitori nei confronti dei figli oppure dai bambini tra loro. In questi casi, si tratta naturalmente di minacce che non vengono mai denunciate alla polizia, perché di norma non incutono né spavento né timore e le conseguenze prospettate («se non sparecchi, salti il dessert») sono in genere di poco conto.

Le vittime non devono invece esitare a rivolgersi alla polizia se ritengono che le minacce ricevute siano serie, ne hanno paura e i pregiudizi paventati sono pesanti. Le minacce più gravi in assoluto sono naturalmente quelle di morte. Una forma particolarmente subdola è rappresentata dalle minacce anonime: non conoscendo gli estensori, le vittime sono difficilmente in grado di valutarne la serietà e ciò può essere fonte di ulteriori paure.

La comunicazione tramite i media digitali è caratterizzata, tra l’altro, dal fatto che la distanza e il presunto anonimato abbassano la soglia di inibizione e favoriscono i comportamenti asociali. Anche le minacce proferite via Internet costituiscono reato e andrebbero comunque denunciate, in quanto le autorità di perseguimento penale possono, in determinati casi, identificare gli autori e redarguirli di conseguenza.

A posteriori, si constata spesso che le forme di violenza più gravi sono precedute da segnali di avvertimento. Secondo la Polizia cantonale zurighese, gli atti violenti perpetrati nell’ambito delle coppie o delle famiglie, sul posto di lavoro o contro rappresentanti delle autorità e delle istituzioni sono quasi sempre annunciati da segni precorritori. Chiunque percepisca tali segnali, tra i quali rientrano a pieno titolo le minacce, ha la possibilità e il dovere di prevenire l’esplosione di violenza. Ma come si riconosce se una minaccia è seria o, in altri termini, cosa distingue le minacce reali da quelle proferite a vuoto?

Minacce reali o a vuoto?

Nell’ottica penale (art. 180 CP) è irrilevante che chi proferisca una minaccia intenda metterla in atto o meno. Ciò che conta è solo l’effetto esercitato sulla persona minacciata. La questione è, tuttavia, di centrale importanza per stabilire se una minaccia vada interpretata come un segno precorritore di violenza. Purtroppo non esistono semplici formule o liste di controllo sulla cui base effettuare tale valutazione. È impossibile dire se una minaccia costituisca di per sé un segnale di avvertimento da prendere con la massima serietà, senza prima aver analizzato il contesto nonché le caratteristiche e la situazione personale dell’autore.

Cosa può fare la polizia?

Alcuni Cantoni hanno già attivato un dispositivo cantonale di gestione delle minacce. Si tratta di un sistema che consente di individuare, valutare e disinnescare situazioni di minaccia o di messa in pericolo. Per riuscire in tale intento è necessaria una collaborazione sistematica e interistituzionale, su base professionale. Solo così è infatti possibile raccogliere e classificare correttamente le informazioni necessarie. La polizia svolge un ruolo fondamentale in tali reti ed è chiamata a operare in modo interdisciplinare. Uno dei suoi compiti principali è quello di valutare la serietà e la gravità delle minacce denunciate. A tal scopo servono conoscenze specifiche, strumenti adeguati e, non da ultima, una buona dose di esperienza.

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